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Elezioni 2024: Informazioni

Elezioni Europee ed Amministrative del 9 Giugno 2024: Tutte le informazioni

Data :

30 maggio 2024

Elezioni 2024: Informazioni
Municipium

Descrizione

Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 ha fissato la data di svolgimento delle Elezioni Europee e del turno ordinario di elezioni amministrative per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

L'articolo 1, commi 1-4, dispone il prolungamento delle operazioni di voto, che si svolgeranno:

  • SABATO 8 giugno dalle ore 15:00 alle ore 23:00
  • DOMENICA 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00

 

Le operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia inizieranno DOMENICA 9 giugno appena concluse le operazioni di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione elettorale mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio LUNEDI' 10 giugno alle ore 14:00.


 

VOTO DEGLI STUDENTI FUORI SEDE

Il D.L. 29/01/2024 n. 7 introduce in via sperimentale la disciplina dell'esercizio del voto, per le sole Elezioni Europee del 2024, per gli studenti fuori sede che vivono per almeno 3 mesi in un Comune di una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale potranno votare, per le prossime elezioni europee del 8 e 9 giugno senza dover tornare nel proprio Comune.

Se il Comune di domicilio temporaneo appartiene alla stessa circoscrizione elettorale del Comune di iscrizione alle liste elettorali, il voto può essere esercitato nel Comune di domicilio temporaneo. Se invece il Comune di domicilio appartiene ad una diversa circoscrizione elettorale, il voto potrà essere espresso in un seggio speciale costituito presso il Comune capoluogo di Regione.

Le circoscrizioni elettorali sono:

  • I - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia);
  • II - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);
  • III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio);
  • IV - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
  • V - Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

La domanda (scaricabile in calce) deve essere presentata entro il 5 maggio 2024 al Comune di iscrizione elettorale. È necessario precisare l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e il recapito di posta elettronica.

Alla domanda occorre inoltre allegare:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • copia della tessera elettorale personale;
  • copia della certificazione o di altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

Come presentare la domanda

Il Comune di temporaneo domicilio, o il comune capoluogo di Regione, entro il 4 giugno invierà al cittadino un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo del seggio elettorale presso il quale votare.

Il giorno della votazione gli studenti fuori sede dovranno presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e l’attestazione di ammissione al voto.

La domanda può essere revocata con le medesime modalità entro il 15 maggio 2024.

 


ELEZIONI EUROPEE - Come si vota?

Secondo la legge elettorale europea, ogni Stato membro deve utilizzare un sistema elettorale proporzionale. Questo sistema assicura che i seggi siano assegnati alle diverse liste in proporzione ai voti ricevuti. 

In Italia, questo principio si traduce nel voto di preferenza, gli elettori possono esprimere fino a tre preferenze all’interno della stessa lista, a condizione che, nel caso di due o tre preferenze, si votino candidati di sesso diverso. I candidati con il maggior numero di preferenze sono quelli eletti. 

In allegato il fac-simile della scheda elettorale relativa alla nostra circoscrizione elettorale I (Italia nord-occidentale) di colore grigio. 

 


VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

  1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
  3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
  4. a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
  5. b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

  1. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

 

Il rilascio delle certificazioni previste per gli elettori fisicamente impediti, che intendano esercitare il proprio diritto di voto, potrà avvenire presso le abituali sedi ambulatoriali di ASST Brescia, previo appuntamento telefonico al N. 030.3537122 - Centro Unico di Prenotazione (CUP), dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 16:30.

Inoltre le certificazioni potranno essere richieste nelle seguenti sedi ed orari senza appuntamento:

  • BRESCIA, via acerbi n. 6: Sabato 8 e Domenica 9 Giugno, dalle ore 9:00 alle ore 10:30
  • GUSSAGO, via Richiedei n. 8/b: Sabato 8 e Domenica 9 Giugno, dalle ore 9:00 alle ore 10:00
  • REZZATO, via F.lli Kennedy n. 115, Sabato 8 e Domenica 9 Giugno, dalle ore 11:00 alle ore 12:00
  • GARDONE V.T., via Beretta n. 3:Sabato 8 e Domenica 9 Giugno, dalle ore 11:00 alle ore 12:00

 


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Allegati

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Comunicazione ASST Elettori Fisicamente Impediti
Comunali2004-fac-simile-scheda-voto
Manifesto_Candidati_Elez-Comunali
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