Descrizione
Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nei luoghi all’aperto maggiormente frequentati, piazze, centro storico, parchi pubblici e comunque ove siano riunite più di n. 3 persone.
Il Sindaco, con ordinanza n. 22 del 01/12/2021 ordina che:
A far data dalla pubblicazione della stessa (02/12/2021) e fino al termine dell’emergenza sanitaria e comunque fino a provvedimento di revoca (fatta salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire):
✓ L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nei luoghi all’aperto maggiormente frequentati, piazze, centro storico, parchi pubblici e comunque ove siano riunite più di n. 3 persone.
AVVERTE CHE, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 c. 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito nella Legge n. 35/2020, con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00.
Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma parti ad € 400,00.
SI RISERVA di adottare ulteriori provvedimenti di propria competenza in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori indicazioni/disposizioni eventualmente fornite a seguito di decisioni assunte in sede di comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica.
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Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2023, 16:36